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Safeguarding

MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA

Il presente modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva è redatto dall’ASD POLISPORTIVA CASSA DI RISPARMIO DI ASTI di seguito (associazione o ASD) come previsto dal comma 2 dell’articolo 16 del D.Lgs.39/2021 e utilizzando le linee guida pubblicate dall’ENTE di Promozione Sportiva ACSI.

Il presente modello si applica a chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all’attività dell’ASD, indipendente dalla disciplina sportiva/ricreativa praticata; ha validità quadriennale dalla data di approvazione e deve essere aggiornato ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali modifiche e integrazioni dei Principi Fondamentali emanati dal CONI, le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. e le raccomandazioni dell’Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding.

L’obiettivo del presente modello è quello di promuovere una cultura e un ambiente inclusivo che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti gli associati/e, in particolare i minori, e garantiscano l’uguaglianza e l’equità, nonché valorizzino le diversità, tutelando al contempo l’integrità fisica e morale di tutti.

Il presente modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva è pubblicato sul sito dell’ASD, affisso nella sede della medesima nonché comunicato al Responsabile Safeguarding dell’ACSI insieme alla nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni (Responsabile Safeguarding) dall’ASD.

Il presente modello integra e non sostituisce il Regolamento per la tutela degli associati/e dagli abusi e dalle condotte discriminatorie dell’ACSI o di altri enti/Federazioni a cui l’associazione risulterà tempo per tempo affiliata.

Diritti e doveri

1. A tutti gli associati/e sono riconosciuti i diritti fondamentali:

  • un trattamento dignitoso e rispettoso in ogni rapporto, contesto e situazione in ambito associativo;
  • alla tutela da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva;
  • a che la salute e il benessere psico-fisico siano garantiti come prevalenti rispetto a ogni risultato sportivo.
2. Coloro che prendono parte, a qualsiasi titolo e in qualsiasi funzione e/o ruolo, all’attività sportiva/ricreativa, in forma diretta o indiretta, sono tenuti a rispettare tutte le disposizioni e le prescrizioni a tutela degli indicati diritti degli associati/e.
3. I tecnici, i dirigenti, gli associati/e e i volontari/e sono tenuti a conoscere il presente modello, il Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione e il Regolamento per la tutela degli associati/e dagli abusi e dalle condotte discriminatorie dell’ACSI.

Prevenzione e gestione dei rischi
Comportamenti rilevanti

4. Ai fini del presente modello, costituiscono comportamenti rilevanti:

  • l’abuso psicologico: qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l’isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità dei associati/e, anche se perpetrato attraverso l’utilizzo di strumenti digitali;
  • l’abuso fisico: qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi l’integrità psicofisica del soggetto. Tali atti possono anche consistere nell’indurre un associato/a a svolgere (ad esempio al fine di una migliore performance) un’attività fisica inappropriata oppure forzare ad allenarsi associati/e ammalati/e, infortunati/e o comunque doloranti. In quest’ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;
  • la molestia sessuale: qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
  • l’abuso sessuale: qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto o con contatto, e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un associato/a a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell’osservare l’associato/a in condizioni e contesti non appropriati;
  • la negligenza: il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi associato/a, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente modello, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici dell’associato/a;
  • l’incuria: a mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
  • l’abuso di matrice religiosa: l’impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
  • il bullismo, il cyberbullismo: qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più associati/e con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sull’ associato/a. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un associato/a che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l’aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima);
  • i comportamenti discriminatori: qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status socioeconomico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.
5. I comportamenti rilevanti possono verificarsi in qualsiasi forma e modalità, comprese quelle di persona e tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi, e-mail, social network e blog.

Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni

6. L’Associazione nomina un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni (Responsabile Safeguarding), con lo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sugli associati/e nonché per garantirne la protezione dell’integrità fisica e morale.
7. Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni (Responsabile Safeguarding), dovrà essere soggetto autonomo e possibilmente indipendente dalle cariche associative e da rapporti con gli allenatori/tecnici/collaboratori, viene selezionato tra i soggetti che abbiano competenze comunicative e capacità di gestione di situazioni delicate/sensibili. Il Responsabile è opportunamente formato e partecipa ai seminari informativi organizzati dall’ACSI.
8. Prima della nomina l’associazione acquisisce il certificato del casellario giudiziale. Non può essere, infatti, designato come Responsabile chi ha subito una condanna penale anche non definitiva per reati non colposi.
9. In ogni caso, il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni (Responsabile Safeguarding) all’interno dell’associazione svolge funzioni di vigilanza circa l’adozione e l’aggiornamento dei modelli e dei codici di condotta, nonché di collettore di eventuali segnalazioni di condotte rilevanti ai fini delle politiche di safeguarding, potendo svolgere anche funzioni ispettive.
10. Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni (Responsabile Safeguarding) è tenuto a sensibilizzare i membri dell'associazione sulle questioni di safeguarding ed è tenuto a collaborare con le autorità competenti.
11. Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni (Responsabile Safeguarding) dura in carica quattro anni e può essere riconfermato. Il possesso dei requisiti è richiesto per tutta la durata dell’incarico.
12. Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni (Responsabile Safeguarding) deve definire e pubblicizzare i canali di comunicazione per segnalare casi di abuso o maltrattamento e stabilire le procedure per la registrazione e la gestione delle segnalazioni ricevute.
13. Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni (Responsabile Safeguarding) deve garantire la confidenzialità e la riservatezza delle informazioni riguardanti casi di abuso o maltrattamento essendo tenuto a trattare le informazioni sensibili in modo riservato e nel rispetto della privacy delle persone coinvolte.
14. Il Consiglio Direttivo può sospendere o rimuovere il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni (Responsabile Safeguarding) in caso di mancata conformità ai requisiti o di violazione del presente modello organizzativo e/o del codice di condotta dell'associazione.
15. In caso di cessazione dele ruolo di Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni per dimissioni o per altro motivo, l’associazione provvede entro 30 giorni alla nomina di un nuovo Responsabile.

Uso degli spazi dell’Associazione

16. L’accesso ai locali e agli spazi in gestione o in uso all’Associazione durante le attività sportive/ricreative degli associati/e minorenni è garantito a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli associati/e ovvero a loro delegati. Presso le strutture in gestione o in uso all’Associazione devono essere predisposte tutte le misure necessarie a prevenire qualsivoglia situazione di rischio.
17. Con particolare riferimento all’utilizzo degli spogliatoi, è consentito l’accesso unicamente agli associati/e. Pertanto, non è consentito l’accesso agli spogliatoi a utenti esterni o genitori/accompagnatori, se non previa autorizzazione da parte di un tecnico o dirigente e, comunque, solo per eventuale assistenza agli associati/e sotto i 6 anni di età o con disabilità motoria o intellettivo/relazionale.
18. In caso di necessità, fermo restando la tempestiva richiesta di intervento al servizio di soccorso sanitario qualora necessario, l’accesso all’infermeria, quando presente, è consentito al medico o, in caso di manifestazione sportiva/ricreativa, al medico di gara o, in loro assenza, a un tecnico formato sulle procedure di primo soccorso esclusivamente per le procedure strettamente necessarie al primo soccorso nei confronti della persona offesa. La porta dovrà rimanere aperta e, se possibile, dovrà essere presente almeno un’altra persona (associato, tecnico, dirigente, collaboratore, etc.).
19. Qualora siano previste attività dell’associato/a minore (quali a titolo esemplificativo sessioni di allenamento singole o attività in orari in cui gli spazi associativi non siano usualmente frequentati), nel caso in cui il minore non sia accompagnato dal soggetto esercitante la potestà genitoriale o suo delegato, è richiesta autorizzazione di quest’ultimo.

Trasferte

20. In caso di trasferte che prevedano un pernottamento, dovranno essere adottate soluzioni organizzative e logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati agli associati/e.

Riservatezza e privacy

21. Il Responsabile contro gli abusi, violenze e discriminazioni è tenuto agli obblighi di riservatezza. L’identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. La protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l’identificazione del segnalante e dei soggetti coinvolti. La documentazione relativa alle segnalazioni deve essere conservata nel rispetto del GDPR 2016/679 per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre i 5 anni a decorrere dalla data di comunicazione dell’esito finale della segnalazione.

Inclusività

22. L’Associazione garantisce a tutti i propri associati/e ed agli associati/e di altre associazioni e società sportive dilettantistiche pari diritti e opportunità, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva.
23. L’Associazione si impegna, anche tramite accordi, convenzioni e collaborazioni con altre associazioni o società sportive dilettantistiche, a garantire il diritto allo sport agli atleti con disabilità fisica o intellettivo-relazionale, integrando suddetti atleti, anche associati/e di altre associazioni o società sportive dilettantistiche, nel gruppo di associati dell’Associazione.
24. L’Associazione si impegna a garantire il diritto allo sport anche agli atleti svantaggiati dal punto di vista economico o famigliare, favorendo la partecipazione di suddetti atleti alle attività dell’associazione anche mediante accordi, convenzioni e collaborazioni con enti del terzo settore operanti sul territorio e nei comuni limitrofi.

Contrasto dei comportamenti lesivi e gestione delle segnalazioni dei comportamenti lesivi

25. In caso di presunti comportamenti lesivi, da parte degli associati/e o di persone terze, nei confronti di altri associati/e, soprattutto se minorenni, deve essere tempestivamente segnalato al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni (Responsabile Safeguarding) tramite comunicazione scritta via posta elettronica all’indirizzo e-mail safeguarding@polisportivacrasti.eu. Le chiavi di accesso a tale indirizzo email sono in possesso esclusivo del Responsabile.
26. In caso dei suddetti comportamenti lesivi, si ritengono inclusi i comportamenti sanzionati almeno con sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 15 nel caso di collaboratore retribuito, l’allontanamento dalle attività e dai luoghi associativi per un periodo non superiore a 1 anno per i volontari ovvero qualsiasi altro comportamento valutato grave e rilevante, deve essere inviata segnalazione al Garante per la tutela degli associati/e dagli abusi e dalle condotte discriminatorie – Safeguarding Office dell’ACSI.
27. In caso di gravi comportamenti lesivi l’Associazione deve notificare i fatti di cui è venuta a conoscenza alle forze dell’ordine.
28. L’Associazione garantisce l’adozione di apposite misure che prevengano qualsivoglia forma di vittimizzazione secondaria degli associati/e che abbiano in buona fede:

  • presentato una denuncia o una segnalazione;
  • manifestato l’intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;
  • assistito o sostenuto un altro associato/a nel presentare una denuncia o una segnalazione;
  • reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;
  • intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di safeguarding.

Sistema disciplinare e meccanismi sanzionatori

29. A titolo esemplificativo e non esaustivo, i comportamenti sanzionabili possono essere ricondotti a:

  • mancata attuazione colposa delle misure indicate nel Modello e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione);
  • violazione dolosa delle misure indicate nel presente modello e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione), tale da compromettere il rapporto di fiducia tra l’autore e l’Associazione in quanto preordinata in modo univoco a commettere un reato;
  • violazione delle misure poste a tutela del segnalante;
  • effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate;
  • violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell’Associazione;
  • violazione delle disposizioni concernenti le attività di informazione, formazione e diffusione nei confronti dei destinatari del presente modello;
  • atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
  • mancata applicazione del presente sistema disciplinare.

30. Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto giuridico intercorrente tra l’autore della violazione e l’Associazione, nonché del rilievo e gravità della violazione commessa e del ruolo e responsabilità dell’autore. Le sanzioni comminabili sono diversificate tenuto conto del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dell’intenzionalità del comportamento relativo all’azione/omissione, tenuto altresì conto dell’eventuale recidiva, nonché dell’attività lavorativa svolta dall’interessato e della relativa posizione funzionale, gravità del pericolo creato, entità del danno eventualmente creato, presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare l’infrazione, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto.
31. Il presente sistema sanzionatorio è portato a conoscenza di tutti i destinatari del Modello Organizzativo attraverso i mezzi ritenuti più idonei dall’Associazione.

Sanzioni nei confronti dei collaboratori retribuiti

32. I comportamenti tenuti dai collaboratori retribuiti in violazione delle disposizioni del presente modello, inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell’Associazione, e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione) sono definiti illeciti disciplinari.
33. Nei confronti dei collaboratori retribuiti, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:

  • Richiamo verbale per mancanze lievi
    Incorre nel provvedimento disciplinare del richiamo verbale per le mancanze lievi il collaboratore che violi, per mera negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione o adotti, nello svolgimento di attività sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la violazione non abbia rilevanza esterna.
  • Ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto
    Incorre nel provvedimento disciplinare dell’ammonizione scritta il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile il richiamo verbale e/o violi, per mera negligenza, le procedure interne, le prescrizioni del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione o adotti, nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la violazione abbia rilevanza esterna.
  • Multa in misura non eccedente l’importo di 5 ore di retribuzione
    Incorre nel provvedimento disciplinare della multa non eccedente l’importo di 5 ore della normale retribuzione il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile l’ammonizione scritta e/o, per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico, o in presenza di circostanze aggravanti, leda l’efficacia del presente modello con comportamenti quali:
    • a) l’inosservanza dell’obbligo di informativa al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni (Responsabile Safeguarding);
    • b) l’effettuazione, con colpa grave, di false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del Modello o del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione;
    • c) la violazione delle misure adottate dall’Associazione volte a garantire la tutela dell’identità del segnalante;
    • d) la reiterata inosservanza degli adempimenti previsti dalle prescrizioni indicate nel presente modello, nell’ipotesi in cui riguardino un procedimento o rapporto in cui è parte la Pubblica Amministrazione (ivi comprese le Autorità Sportive).
  • Sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 15
    Incorre nel provvedimento disciplinare della sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di 15 giorni il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile la multa non eccedente l’importo di 5 ore della normale retribuzione e/o effettui, con dolo, false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del Modello Organizzativo e del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione e/o violi le misure adottate dall’Associazione volte a garantire la tutela dell’identità del segnalante così da generare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei confronti del segnalante.
  • Risoluzione del contratto e, in caso di collaboratore associato/a all’Associazione, radiazione dello stesso:
    Incorre nel provvedimento disciplinare della risoluzione del contratto senza preavviso il collaboratore che eluda fraudolentemente le prescrizioni del presente modello attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di uno dei reati ricompreso fra quelli previsti e/o violi il sistema di controllo interno attraverso la sottrazione, la distruzione o l’alterazione di documentazione ovvero impedendo il controllo o l’accesso alle informazioni e alla documentazione agli organi preposti, incluso il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse.

Sanzioni nei confronti dei volontari

34. Nei confronti dei volontari dell’Associazione, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:

  • richiamo verbale per mancanze lievi
    Incorre nel provvedimento disciplinare del richiamo verbale per le mancanze lievi il volontario che violi, per mera negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione o adotti, nello svolgimento di attività sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la violazione non abbia rilevanza esterna.
  • ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto
    Incorre nel provvedimento disciplinare dell’ammonizione scritta il volontario che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile il richiamo verbale e/o violi, per mera negligenza, le procedure interne, le prescrizioni del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione o adotti, nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la violazione abbia rilevanza esterna.
  • Allontanamento dalle attività e dai luoghi associativi per un periodo non superiore a 15 giorni
    Incorre nel provvedimento allontanamento dalle attività e dai luoghi associativi per un periodo non superiore a 15 giorni il volontario che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile l’ammonizione scritta e/o, per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico, o in presenza di circostanze aggravanti, leda l’efficacia del presente modello con comportamenti quali:
    • l’inosservanza dell’obbligo di informativa al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni (Responsabile Safeguarding);
    • l’effettuazione, con colpa grave, di false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del Modello o del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione;
    • la violazione delle misure adottate dall’Associazione volte a garantire la tutela dell’identità del segnalante
    • la reiterata inosservanza degli adempimenti previsti dalle prescrizioni indicate nel presente modello, nell’ipotesi in cui riguardino un procedimento o rapporto in cui è parte la Pubblica Amministrazione (ivi comprese le Autorità Sportive).
  • Allontanamento dalle attività e dai luoghi associativi per un periodo non superiore a 1 anno
    Incorre nel provvedimento di allontanamento dalle attività e dai luoghi associativi per un periodo non superiore a 1 anno il volontario che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile l’allontanamento dalle attività e dai luoghi associativi per un periodo non superiore a 15 giorni e/o effettui, con dolo, false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del Modello Organizzativo e del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione e/o violi le misure adottate dall’associazione volte a garantire la tutela dell’identità del segnalante così da generare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei confronti del segnalante.
  • rescissione del rapporto di volontariato e, in caso di volontario socio dell’Associazione, radiazione dello stesso
    Incorre nel provvedimento disciplinare rescissione del rapporto di volontariato il volontario che eluda fraudolentemente le prescrizioni del presente modello attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di uno dei reati ricompreso fra quelli previsti e/o violi il sistema di controllo interno attraverso la sottrazione, la distruzione o l’alterazione di documentazione ovvero impedendo il controllo o l’accesso alle informazioni e alla documentazione agli organi preposti, incluso il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse

Obblighi informativi e altre misure

35. L’Associazione pubblica il presente modello e il nominativo del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni (Responsabile Safeguarding) presso la sua sede e le strutture che ha in gestione o in uso, nonché sul sito istituzionale.
36. Al momento dell’adozione del presente modello e in occasione di ogni sua modifica, l’Associazione ne dà comunicazione a tutti gli associati/e e volontari/e. L’Associazione informa l’associato/a o eventualmente coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli associati/e, del presente modello e del nominativo e dei contatti del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.
37. L’Associazione da immediata comunicazione di ogni informazione rilevante al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, al Garante per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie – Safeguarding Office dell’ACSI.
38. L’Associazione da diffusione presso i propri associati/e di idonee informative finalizzate alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione nonché alla consapevolezza degli associati/e in ordine a propri diritti, obblighi e tutele.
39. L’Associazione prevede adeguate misure per la diffusione o materiali informativi finalizzati alla sensibilizzazione e alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi.
40. L’Associazione prevede un’adeguata informativa agli associati/e o eventualmente a coloro esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli associati/e, con riferimento alle specifiche misure adottate per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione in occasione di manifestazioni sportive.
41. L’Associazione da comunicazione agli associati/e o eventualmente a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli associati/e di ogni altra politica di safeguarding adottata dall’ACSI.